Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva della legittimità delle decisioni dei giudici amministrativi che avevano respinto le richieste di risarcimento presentate dai genitori di una ragazza affetta da autismo, che si era vista negare l’insegnante di sostegno per i primi due anni della scuola primaria, nonostante ciò fosse previsto per legge, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto, all'unanimità, che c'era stata una violazione dell'articolo 2, del protocollo n. 1 (diritto all’istruzione), in combinato disposto con l’art. 13 (divieto di discriminazione), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Il caso era stato originato dalla denuncia di una ragazza affetta da autismo non verbale (G.L.), cui era stato negato il sostegno all'apprendimento specializzato durante i primi due anni dell'istruzione primaria (tra il 2010 e il 2012) anche se il sostegno era previsto dalla legge. Il Governo italiano si era giustificato, in particolare, sulla mancanza di risorse finanziarie.
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Catholic Redirect News: Alunno autistico senza insegnante di sostegno: Strasburgo condanna l’Italia per discriminazione
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